Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2025 è stato determinato il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La misura del contributo è determinata come segue:
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS | € 500,00 |
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che NON riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) | € 150,00 |
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) | € 100,00 |
Il pagamento dei contributi come sopra determinati deve essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT 61 Z 03069 77660 100000046014 intestato al Comune di Roccamontepiano) indicando come causale, a seconda dei casi:
• contributo presentazione istanza riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis;
• contributo per richiesta certificato stato civile formato da oltre un secolo dati completi;
• contributo per richiesta certificato stato civile formato da oltre un secolo dati NON completi.
Il relativo versamento dovrà essere comprovato dall’interessato stesso contestualmente alla presentazione dell’istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell’eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell’istanza;
Non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.